«Sostenibile» non basterà più: cosa cambia dal 27 settembre 2026 per chi parla di ambiente nel beauty

Dal 27 settembre 2026 le parole con cui un marchio o un salone descrivono il proprio impegno ambientale hanno un perimetro legale nuovo. Non riguarda solo gli uffici legali: riguarda l’etichetta, il sito, i social e ciò che si dice alla poltrona. Ecco cosa cambia davvero, senza allarmismi e senza scorciatoie.

La data e la norma

Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2024/825, conosciuta come Empowering Consumers for the Green Transition. È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 e le sue disposizioni si applicano dal 27 settembre 2026. L’autorità che vigila è l’AGCM, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il principio è più semplice di quanto sembri: un’affermazione ambientale generica, cioè non sostenuta da una prestazione ambientale eccellente e dimostrabile, diventa una pratica commerciale scorretta. Non è vietato comunicare l’impegno ambientale. È vietato comunicarlo senza prove.

Le quattro cose che diventano vietate

  1. Le affermazioni ambientali generiche non sostenute da una prestazione ambientale eccellente e dimostrabile.
  2. I marchi di sostenibilità non certificati: bollini e loghi creati internamente, se non poggiano su un sistema di certificazione o non sono stabiliti da un’autorità pubblica.
  3. La neutralità climatica basata sulla sola compensazione: dichiarare un prodotto «a impatto zero» perché si acquistano crediti di carbonio.
  4. Le promesse future senza sostanza: impegni ambientali privi di obiettivi misurabili, di un piano e di una verifica indipendente.

Il principio, in due esempi

La logica è sempre la stessa: dove c’è un aggettivo, ci vuole un numero — e accanto al numero, la fonte e il termine di paragone.

Formula a rischio
Direzione corretta
«Sostenibile», da solo
Il dato specifico che lo sostiene, con la fonte
«Climaticamente neutro» sulla sola base di compensazioni
Non ammesso: serve la riduzione reale, documentata

«E i prodotti che ho già in magazzino?»

È la prima domanda di ogni salone e di ogni distributore, ed è legittima: un’etichetta stampata sei mesi fa non si riscrive. Il 30 giugno 2026 la rete CPC — le autorità nazionali di tutela del consumatore, coordinate dalla Commissione europea — ha pubblicato un documento di interpretazione comune dedicato alle old stock situations. Due messaggi, da non confondere.

Primo: avere scorte già prodotte non esenta nessuno. Chi vende deve adeguare le proprie pratiche commerciali entro il 27 settembre 2026. Non esiste una proroga generalizzata.

Secondo: nella fase iniziale le autorità possono adottare un approccio graduale dove esistono difficoltà di transizione reali e specifiche, valutando caso per caso elementi oggettivi: dimensione e capacità dell’impresa, cicli di confezionamento, volumi di magazzino, ordini già effettuati, vita del prodotto e fattibilità tecnica delle correzioni.
Il punto che riguarda più da vicino chi comunicaTra le priorità indicate figurano le asserzioni online, proprio perché non presentano le stesse difficoltà di adattamento di un imballaggio già stampato. Tradotto: il sito, le schede prodotto, le newsletter e gli annunci sono la parte più rapida da correggere — e per questo la prima che ci si aspetta in regola.

Perché in Italia il discorso sui materiali è diverso

C’è un motivo per cui, in Italia, parlare di materiali in modo generico è un’occasione sprecata: i dati esistono, sono pubblici e raccontano differenze enormi da un materiale all’altro.

9%
della plastica prodotta nel mondo viene effettivamente riciclata
50,5%
tasso di riciclo degli imballaggi in plastica in Italia
69,5%
tasso di riciclo degli imballaggi in alluminio in Italia
92,6%
tasso di riciclo di carta e cartone in Italia

Dati CONAI e CIAL, esercizio 2025. Dato mondiale: OCSE, Global Plastics Outlook.

Nel 2025 l’Italia ha riciclato il 77,3% degli imballaggi immessi al consumo: siamo tra i sistemi più efficienti d’Europa, e il comparto dell’alluminio supera già gli obiettivi europei fissati al 2030. Ma il divario tra materiali resta netto: su dieci imballaggi in alluminio sette vengono riciclati; su dieci in plastica, solo cinque.

Da qui una conseguenza pratica per chiunque comunichi: dire «materiali sostenibili» non informa nessuno. Dire quale materiale, e a quale tasso viene realmente riciclato nel Paese in cui il prodotto viene venduto, è un’informazione verificabile — ed è esattamente il tipo di affermazione che la nuova norma premia.
Lavori in un salone? La checklist operativa in 6 punti, la tabella completa delle frasi da riscrivere e l’elenco dei documenti da conservare in caso di verifica sono raccolti in un PDF gratuito, pensato per chi il salone lo apre ogni mattina.

Come lo stiamo affrontando noi

Il nostro obiettivo è ridurre la plastica al massimo. Per questo il flacone è in alluminio e resta, e la plastica che rimane è solo la ricarica: una sacca da 1 L pesa 20 g, contro i 70 g di media di un flacone rigido convenzionale da 1 L.

E ogni numero che pubblichiamo ha una riga nel nostro registro delle affermazioni, con la prova, la fonte e la data. È lo stesso metodo che chiede la nuova norma: prima il dato, poi la frase. Ci sembra il modo più utile — e più rispettoso di chi ci legge — di parlare di ambiente.

Domande frequenti

Dal 27 settembre 2026. Il decreto è stato pubblicato il 9 marzo 2026.
Riguarda ogni comunicazione commerciale rivolta al consumatore. Un salone che espone un cartello, pubblica un post o descrive un trattamento come «ecologico» sta facendo un’affermazione ambientale.
Non esiste una proroga automatica: le pratiche commerciali vanno adeguate entro la data. Le autorità possono però valutare con gradualità le difficoltà di transizione reali, caso per caso. La documentazione degli ordini e delle date d’acquisto aiuta a dimostrare la buona fede.
No. È vietato usarla come affermazione generica priva di una prestazione ambientale eccellente e dimostrabile. Con la prova documentata, resta utilizzabile.
In Italia vigila l’AGCM nell’ambito della disciplina delle pratiche commerciali scorrette. Le autorità possono inoltre agire in modo coordinato a livello europeo attraverso la rete CPC.

Fonti

01
Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 — Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 (recepimento della Direttiva (UE) 2024/825).
02
Consumer Protection Cooperation Network, Common Understanding on Old Stock Situations, 30 giugno 2026 — Commissione europea.
03
CONAI, Relazione Generale — dati sul riciclo degli imballaggi, esercizio 2025.
04
CIAL — Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, dati 2025.
05
OCSE, Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options.
Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza legale. Per la valutazione di un caso specifico, consultare un professionista qualificato.

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